Compravendita & APE
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Ottobre 2026
Geom. Christian Parenti
Stai per donare la casa a un figlio, oppure hai ereditato un appartamento e ti chiedi se serve l'attestato di prestazione energetica. La risposta breve: nella donazione l'immobile deve avere l'APE, ma l'attestato non va allegato all'atto; nella successione l'APE non serve, finché l'erede non decide di vendere o affittare.
Vediamo perché, partendo da cosa dice la legge.
Cosa dice la legge: due obblighi diversi
Il D.Lgs. 192/2005, all'articolo 6, distingue due obblighi che spesso si confondono.
Dotazione (art. 6, comma 2): in caso di vendita, trasferimento a titolo gratuito o nuova locazione, il proprietario deve produrre l'APE se l'immobile non ne è già dotato. Deve renderlo disponibile all'inizio delle trattative e consegnarlo alla fine.
Allegazione e clausola nell'atto (art. 6, comma 3): nei contratti di compravendita, negli atti di trasferimento a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione, l'acquirente o l'inquilino dichiara di aver ricevuto le informazioni e l'attestato, e una copia dell'APE va allegata (salvo le locazioni di singole unità immobiliari).
La differenza è tutta qui: il primo obbligo cita anche i trasferimenti gratuiti, il secondo solo quelli onerosi.
Il principio
L'obbligo di avere l'APE riguarda vendita, donazione e nuova locazione. L'obbligo di allegarlo all'atto riguarda solo la vendita (e gli altri trasferimenti a pagamento) e la nuova locazione.
Donazione: l'APE serve, ma non va allegato
La donazione è un trasferimento a titolo gratuito. Quindi:
l'immobile deve essere dotato di APE (art. 6, comma 2): se non c'è, il donante deve farlo redigere;
l'APE non va allegato all'atto di donazione e nell'atto non serve la clausola prevista per le compravendite, perché l'art. 6, comma 3 si applica solo agli atti a titolo oneroso;
se esiste già un APE in corso di validità, l'obbligo è assolto (art. 6, comma 10) e non serve farne uno nuovo. Attenzione però alla validità: dieci anni, ma decade prima se cambiano impianti o involucro (vedi Quanto dura l'APE).
E le sanzioni? L'articolo 15 del decreto punisce il proprietario che non dota di APE l'immobile in caso di vendita (da 3.000 a 18.000 euro) e di nuova locazione (da 300 a 1.800 euro): la donazione non è citata. Questo non cancella l'obbligo di dotazione, che resta scritto nell'articolo 6. Per il quadro completo vedi Sanzioni APE 2026.
Consiglio pratico
Se doni una casa che il beneficiario probabilmente venderà o affitterà, conviene fare l'APE subito: servirà comunque al passaggio successivo, e chi riceve l'immobile sa da subito com'è messo dal punto di vista energetico.
Successione: l'APE non serve (per ora)
Quando si eredita un immobile non c'è un atto con cui il proprietario "trasferisce" la casa: la proprietà passa agli eredi per effetto della successione. Per la dichiarazione di successione non è richiesto l'APE, ed è questa la lettura seguita nella pratica notarile.
L'obbligo però non sparisce: si sposta in avanti. Se l'erede decide di:
vendere l'immobile: serve l'APE, da consegnare all'acquirente e allegare all'atto;
affittarlo con un nuovo contratto: serve l'APE, da consegnare all'inquilino (e allegare se si affitta un intero edificio). Vale anche per gli affitti brevi e le case vacanza;
pubblicare un annuncio di vendita o affitto: l'annuncio deve riportare gli indici di prestazione energetica, quindi l'APE deve esserci già.
Caso tipico sul lago
La casa dei genitori ereditata e rimasta chiusa per anni, spesso con un impianto vecchio o assente. Prima di metterla in vendita conviene fare l'APE con calma, perché la classe energetica incide sulla trattativa. Se l'impianto non c'è più, vedi APE senza impianto di riscaldamento.
In sintesi
Situazione
Serve avere l'APE?
Va allegato all'atto?
Compravendita
Sì (art. 6 c.2)
Sì, con clausola (art. 6 c.3)
Donazione
Sì (art. 6 c.2)
No
Successione (dichiarazione)
No
No
Erede che vende
Sì
Sì
Nuova locazione
Sì
Allegato solo per edifici interi; clausola nei contratti registrati
APE valido già disponibile
Obbligo assolto (art. 6 c.10)
Secondo il caso
E gli altri casi?
Permute, divisioni tra eredi e conferimenti in società sono atti con regole proprie e possono rientrare tra i trasferimenti a titolo oneroso. In questi casi la parola spetta al notaio, che valuta l'atto concreto. Il consiglio resta lo stesso: se l'immobile non ha un APE valido, farlo prima evita ritardi alla firma.
Ricorda infine che l'APE si registra nel catasto energetico regionale (SIPEE in Piemonte, CENED in Lombardia): un attestato non registrato non vale. Per i documenti da preparare vedi Cosa serve per fare l'APE; per tempi e costi in zona APE a Novara e sul Lago Maggiore.
I contenuti hanno scopo divulgativo: per l'atto concreto fa fede la valutazione del notaio.
CP
Geom. Christian Parenti
Geometra libero professionista, certificatore energetico accreditato CENED Lombardia (n. 17554) e SICEE Piemonte. Coordinatore della Sicurezza CSP/CSE. Opera nell'area del Lago Maggiore, Novara e Varese.
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