Dal D.M. 2015 al D.M. 2025: cosa cambia concretamente per la progettazione e l'APE dal 3 giugno 2026

Il mondo della progettazione energetica italiana ha vissuto, con l'entrata in vigore del Decreto 28 ottobre 2025, un momento di profonda trasformazione. Si tratta di un passaggio che va ben oltre il semplice aggiornamento tecnico: è il recepimento strutturale delle nuove direttive europee sulla prestazione energetica nell'edilizia, che mira a rendere il parco immobiliare nazionale non solo più efficiente, ma anche pronto per le sfide di neutralità climatica fissate per il 2050.

Data di entrata in vigore
Il Decreto Ministeriale 28 ottobre 2025 è operativo dal 3 giugno 2026. Da quella data, tutti gli APE rilasciati e tutte le relazioni ex Legge 10 devono essere conformi alla nuova metodologia di calcolo, pena la non validità del documento.

Per i professionisti — Geometri, Architetti, Ingegneri — e per la pubblica amministrazione, comprendere cosa è cambiato rispetto al precedente D.M. 26 giugno 2015 è fondamentale per non incorrere in errori di calcolo, contestazioni sulla Legge 10 o, peggio, nella redazione di APE non conformi.

Il nuovo quadro normativo: oltre il D.M. 2015

Il nuovo decreto sostituisce integralmente gli allegati del D.M. 2015, introducendo un rigore metodologico inedito. Il calcolo della prestazione energetica non è più soltanto una questione di trasmittanze o di efficienza del generatore: il campo di applicazione si amplia per integrare nuove variabili che riflettono l'evoluzione tecnologica e normativa.

Uno dei pilastri di questo aggiornamento è il recepimento di nuove norme tecniche della serie UNI/TS 11300:

  • UNI/TS 11300-5: diventa centrale per il calcolo dell'energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili, permettendo una valutazione più puntuale dei crediti energetici generati dagli impianti.
  • UNI/TS 11300-6: introduce il calcolo dei fabbisogni energetici per i servizi di trasporto verticale (ascensori, scale mobili, marciapiedi mobili), una voce di consumo spesso trascurata ma rilevante negli edifici condominiali moderni.
  • UNI EN 15193: specifica i requisiti energetici per gli impianti di illuminazione, imponendo un approccio olistico all'efficienza dell'edificio.
Riferimenti normativi D.M. 28 ottobre 2025 (operativo dal 03/06/2026) · D.M. 26 giugno 2015 (sostituito) · D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. · Direttiva UE 2024/1275 (EPBD "Case Green") · UNI/TS 11300-1÷6 · UNI EN 15193

Differenze chiave: cosa cambia per il progettista

Il tecnico abilitato, nella redazione della Legge 10 e dell'APE, deve ora confrontarsi con parametri più stringenti. Se in passato il calcolo dell'edificio di riferimento — l'edificio "ideale" con cui confrontare il progetto per verificarne la conformità — era basato su standard medi, il nuovo decreto impone un aggiornamento dei parametri in linea con gli standard europei più avanzati.

1. Verifica dei ponti termici e trasmittanze

Non è più sufficiente un calcolo semplificato. Il nuovo decreto richiede una rigorosa verifica dei ponti termici, che diventano determinanti nel calcolo del carico termico invernale ed estivo. La valenza di una progettazione accurata del nodo costruttivo non è più una buona pratica: è un obbligo metodologico.

2. Superfici lorde vs superfici nette

L'aggiornamento tecnico spinge verso l'utilizzo delle superfici lorde per la valutazione della compattezza energetica, un cambio che impatta direttamente sulla classificazione energetica finale. Progettisti abituati alle vecchie convenzioni dovranno aggiornare i propri schemi di calcolo e verificare che i software in uso recepiscano correttamente questa variazione.

3. Sistemi impiantistici ad alta efficienza

La valutazione dei sistemi impiantistici deve ora considerare in modo più analitico il rendimento di emissione, regolazione, distribuzione e generazione. L'attenzione si sposta sensibilmente verso l'integrazione di fonti rinnovabili: solare termico, pompe di calore, sistemi ibridi. Non basta dichiarare la presenza di un impianto ad alta efficienza; il calcolo deve dimostrarne concretamente il contributo alla riduzione del fabbisogno di energia primaria.

Attenzione: software non aggiornato = APE non valido L'utilizzo di software di calcolo che non recepisce ancora il D.M. 28 ottobre 2025 produce APE metodologicamente non conformi. Prima di redigere qualsiasi documento dopo il 3 giugno 2026, verificare che il proprio strumento di calcolo sia certificato per la nuova normativa.

L'APE 2026: classificazione e trasparenza

Per il cittadino e per l'acquirente, l'APE del dopo 3 giugno 2026 si presenta come un documento molto più affidabile. Il nuovo modello APE riflette queste modifiche, offrendo un'indicazione più chiara non solo sui consumi, ma anche sulla capacità dell'edificio di gestire il comfort termico estivo — un parametro critico a causa dei cambiamenti climatici, storicamente sottovalutato nella scala di classificazione precedente.

Il rischio concreto, per chi continua a operare con le "vecchie abitudini" del D.M. 2015, è quello di produrre attestati che non superano i controlli catastali o le verifiche delle autorità regionali (CENED per la Lombardia, SICEE per il Piemonte). Un APE basato su metodologie superate non è solo un errore tecnico: è un atto privo di validità, che espone il tecnico a sanzioni e a possibili azioni risarcitorie da parte dell'acquirente.

Impatto sulla compravendita
Un APE redatto con metodologia ante 3 giugno 2026 su un immobile oggetto di rogito successivo a tale data può essere contestato. Il notaio e l'acquirente possono richiedere la conformità al D.M. 2025. In caso di rilevante discrepanza di classe energetica, si apre il rischio di responsabilità risarcitoria per il tecnico certificatore.

Perché la Legge 10 diventa più complessa

La relazione tecnica ex Legge 10/1991 (oggi D.Lgs. 192/2005) deve essere oggi un documento estremamente dettagliato. La nuova normativa impone che ogni variazione impiantistica o strutturale — anche in caso di ristrutturazioni importanti o interventi di riqualificazione — sia giustificata dal confronto con l'edificio di riferimento.

Non c'è più spazio per le autocertificazioni superficiali: il progettista deve dimostrare, attraverso le simulazioni dinamiche (ove richieste) o stazionarie, che l'intervento riduce effettivamente il fabbisogno energetico primario. Ogni scelta progettuale deve essere motivata numericamente.

Questo comporta, nella pratica, un significativo aumento del tempo necessario per la redazione della relazione e, di conseguenza, una revisione degli onorari professionali che tenga conto della maggiore complessità del documento.

Come orientarsi: consigli pratici per i professionisti

  • Verificare che il software in uso (TerMus, Edilclima, MasterClima o equivalenti) sia aggiornato alla nuova metodologia del D.M. 2025 e certificato dagli sviluppatori per la conformità post 3 giugno 2026.
  • Rivedere i propri modelli di relazione ex Legge 10: i vecchi template potrebbero non prevedere le sezioni oggi obbligatorie (trasporto verticale, illuminazione, comfort estivo).
  • Non affidarsi a "scorciatoie" di calcolo semplificate per i ponti termici: la verifica puntuale è oggi un requisito metodologico, non un'opzione.
  • Aggiornarsi sulle nuove classificazioni dell'energia primaria: i fattori di conversione tra energia finale ed energia primaria sono stati rivisti e influenzano la classe dell'edificio.

Conclusione: un percorso obbligato verso l'efficienza

L'aggiornamento dei requisiti minimi 2025 non deve essere visto come un ostacolo burocratico, ma come una necessaria evoluzione professionale. La sfida della Direttiva Case Green ci spinge verso un'edilizia in cui l'APE non è più un traguardo finale, ma un punto di partenza per una gestione consapevole dell'immobile nel lungo periodo.

La competenza tecnica aggiornata rimane il miglior presidio contro le insidie di un mercato immobiliare sempre più attento alla prestazione energetica. Un professionista che padroneggia la nuova normativa non solo tutela sé stesso da contestazioni, ma offre al cliente un servizio qualitativamente superiore, fondato su dati affidabili e metodologie certificate.

CP

Geom. Christian Parenti

Geometra libero professionista, certificatore energetico accreditato CENED Lombardia (n. 17554) e SICEE Piemonte. Coordinatore della Sicurezza CSP/CSE. Opera nell'area del Lago Maggiore, Novara e Varese.

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