Il mondo della progettazione energetica italiana ha vissuto, con l'entrata in vigore del Decreto 28 ottobre 2025, un momento di profonda trasformazione. Si tratta di un passaggio che va ben oltre il semplice aggiornamento tecnico: è il recepimento strutturale delle nuove direttive europee sulla prestazione energetica nell'edilizia, che mira a rendere il parco immobiliare nazionale non solo più efficiente, ma anche pronto per le sfide di neutralità climatica fissate per il 2050.
Per i professionisti — Geometri, Architetti, Ingegneri — e per la pubblica amministrazione, comprendere cosa è cambiato rispetto al precedente D.M. 26 giugno 2015 è fondamentale per non incorrere in errori di calcolo, contestazioni sulla Legge 10 o, peggio, nella redazione di APE non conformi.
Il nuovo decreto sostituisce integralmente gli allegati del D.M. 2015, introducendo un rigore metodologico inedito. Il calcolo della prestazione energetica non è più soltanto una questione di trasmittanze o di efficienza del generatore: il campo di applicazione si amplia per integrare nuove variabili che riflettono l'evoluzione tecnologica e normativa.
Uno dei pilastri di questo aggiornamento è il recepimento di nuove norme tecniche della serie UNI/TS 11300:
Il tecnico abilitato, nella redazione della Legge 10 e dell'APE, deve ora confrontarsi con parametri più stringenti. Se in passato il calcolo dell'edificio di riferimento — l'edificio "ideale" con cui confrontare il progetto per verificarne la conformità — era basato su standard medi, il nuovo decreto impone un aggiornamento dei parametri in linea con gli standard europei più avanzati.
Non è più sufficiente un calcolo semplificato. Il nuovo decreto richiede una rigorosa verifica dei ponti termici, che diventano determinanti nel calcolo del carico termico invernale ed estivo. La valenza di una progettazione accurata del nodo costruttivo non è più una buona pratica: è un obbligo metodologico.
L'aggiornamento tecnico spinge verso l'utilizzo delle superfici lorde per la valutazione della compattezza energetica, un cambio che impatta direttamente sulla classificazione energetica finale. Progettisti abituati alle vecchie convenzioni dovranno aggiornare i propri schemi di calcolo e verificare che i software in uso recepiscano correttamente questa variazione.
La valutazione dei sistemi impiantistici deve ora considerare in modo più analitico il rendimento di emissione, regolazione, distribuzione e generazione. L'attenzione si sposta sensibilmente verso l'integrazione di fonti rinnovabili: solare termico, pompe di calore, sistemi ibridi. Non basta dichiarare la presenza di un impianto ad alta efficienza; il calcolo deve dimostrarne concretamente il contributo alla riduzione del fabbisogno di energia primaria.
Per il cittadino e per l'acquirente, l'APE del dopo 3 giugno 2026 si presenta come un documento molto più affidabile. Il nuovo modello APE riflette queste modifiche, offrendo un'indicazione più chiara non solo sui consumi, ma anche sulla capacità dell'edificio di gestire il comfort termico estivo — un parametro critico a causa dei cambiamenti climatici, storicamente sottovalutato nella scala di classificazione precedente.
Il rischio concreto, per chi continua a operare con le "vecchie abitudini" del D.M. 2015, è quello di produrre attestati che non superano i controlli catastali o le verifiche delle autorità regionali (CENED per la Lombardia, SICEE per il Piemonte). Un APE basato su metodologie superate non è solo un errore tecnico: è un atto privo di validità, che espone il tecnico a sanzioni e a possibili azioni risarcitorie da parte dell'acquirente.
La relazione tecnica ex Legge 10/1991 (oggi D.Lgs. 192/2005) deve essere oggi un documento estremamente dettagliato. La nuova normativa impone che ogni variazione impiantistica o strutturale — anche in caso di ristrutturazioni importanti o interventi di riqualificazione — sia giustificata dal confronto con l'edificio di riferimento.
Non c'è più spazio per le autocertificazioni superficiali: il progettista deve dimostrare, attraverso le simulazioni dinamiche (ove richieste) o stazionarie, che l'intervento riduce effettivamente il fabbisogno energetico primario. Ogni scelta progettuale deve essere motivata numericamente.
Questo comporta, nella pratica, un significativo aumento del tempo necessario per la redazione della relazione e, di conseguenza, una revisione degli onorari professionali che tenga conto della maggiore complessità del documento.
L'aggiornamento dei requisiti minimi 2025 non deve essere visto come un ostacolo burocratico, ma come una necessaria evoluzione professionale. La sfida della Direttiva Case Green ci spinge verso un'edilizia in cui l'APE non è più un traguardo finale, ma un punto di partenza per una gestione consapevole dell'immobile nel lungo periodo.
La competenza tecnica aggiornata rimane il miglior presidio contro le insidie di un mercato immobiliare sempre più attento alla prestazione energetica. Un professionista che padroneggia la nuova normativa non solo tutela sé stesso da contestazioni, ma offre al cliente un servizio qualitativamente superiore, fondato su dati affidabili e metodologie certificate.
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